SPOIL SYSTEM: LA LOGGIA RISPONDE A INTERROGAZIONE PASTORE

(AGI) – Pescara, 11 nov. – La legge della Regione Abruzzo sullo spoil system “viola i principi di ragionevolezza, imparzialita’ e buon andamento della pubblica amministrazione”. Lo afferma il Dipartimento degli Affari Regionali nella risposta all’interrogazione che il senatore pescarese Andrea Pastore (Fi) ha rivolto al ministro Enrico La Loggia nel luglio scorso. “Si confermano, quindi, anche da parte del Governo – afferma Pastore – le censure successivamente sollevate sul contenuto del testo legislativo”.
Dalla risposta del ministro, secondo il senatore Pastore, emerge che in particolare l’articolo 1 (che dispone la decadenza automatica di tutte le nomine degli organi di vertice degli enti regionali, in qualunque momento conferite dagli organi di direzione politica della Regione), “escludendo qualsiasi valutazione tecnica circa l’operato dei soggetti interessati, non garantisce il rispetto dei principi di imparzialita’ e buon andamento cui devono conformarsi l’attivita’ e l’organizzazione amministrativa ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione”.
Nella risposta al parlamentare abruzzese, presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, si legge che, quanto previsto dall’articolo 1 riguardo alle nomine di vertice delle societa’ controllate e partecipate della Regione – che dovrebbero durare quanto la legislatura regionale – “eccede la competenza regionale e contrasta con l’articolo 2383 del Codice Civile che determina in tre anni la durata massima della carica di Amministratore e di componente del Consiglio sociale delle Spa, in tal modo invadendo la materia dell’ordinamento civile riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato”.
La retroattivita’ di tali disposizioni, prevista dall’articolo 2 della legge 22/2005, viola inoltre, riferisce Pastore, il principio di affidamento e il diritto all’ufficio, previsti dagli articoli 2 e 51 della Costituzione. Poiche’ la decadenza automatica interessa le nomine conferite prima e dopo l’entrata in vigore della legge (quindi in due regimi differenziati), la legge viola il principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione.
La legge regionale prescinde, conclude Pastore, “da qualsiasi ragionevole motivazione che consenta di derogare al principio generale secondo cui la cessazione delle cariche deve legarsi a valutazioni negative circa l’operato dei soggetti interessati. In tal senso, il ministro rileva la violazione dei principi di imparzialita’ e buon andamento dell’amministrazione”. (AGI)