VACCINAZIONI OBBLIGATORIE: SI’ CONSULTA A NORMA SU INDENNIZZI

(AGI) – Roma, 27 ott. – Nel dichiarare infondato il ricorso – con una sentenza depositata oggi in cancelleria (la n. 342) – i giudici hanno fissato una serie di paletti. I principali: 1) “la menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari puo’ determinare, oltre al risarcimento del danno secondo la previsione dell’art. 2043 del codice civile, il diritto ad un equo indennizzo (…) ove il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell’adempimento di un obbligo legale”; “nonche’il diritto, qualora ne sussistano i presupposti a norma degli articoli 38 e 2 della Costituzione, a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell’ambito della propria discrezionalita’”; 2) “la situazione giuridica di coloro che, a seguito di trasfusione, siano affetti da epatite, e’ riconducibile, come quella dei soggetti contagiati da HIV, all’ultima delle ipotesi enunciate:l’indennizzo consiste in una misura di sostegno economico fondata sulla solidarieta’ collettiva garantita ai cittadini” (dalla Costituzione, ndr) “a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno”; 3) “la determinazione del contenuto e delle modalita’ di realizzazione di un tale intervento di natura solidaristica e’ rimessa alla discrezionalita’ del legislatore, e questi, nel ragionevole bilanciamento dei diversi interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti, puo’ subordinare l’attribuzione delle provvidenze alla presentazione della relativa domanda entro un dato termine”.
I giudici della Consulta hanno fatto rilevare che “alla Corte compete verificare che le scelte legislative non siano affette da palese arbitrarieta’ o irrazionalita’, ovvero non comportino una lesione del nucleo minimo della garanzia: vizi, questi, che non inficiano la norma in esame”. “Infatti il termine di tre anni, decorrente dal momento della acquisita conoscenza dell’esito dell’intervento terapeutico, non appare talmente breve da frustrare la possibilita’ di esercizio del diritto alla prestazione e vanificare la previsione dell’indennizzo”. (AGI)
Gvm