CASSAZIONE:PADRE INVALIDO? DEVE CONTINUARE A MANTENERE FIGLIO

(AGI) – Roma, 22 feb. – Il padre invalido deve mantenere comunque il proprio figlio maggiorenne, nato da un matrimonio naufragato, se non ne prova la raggiunta autosufficienza economica. Lo ha sancito la Cassazione, confermando una sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva ridotto, ma non annullato, il contributo dovuto da un uomo al figlio stabilito in sede di divorzio. Al ricorrente era stata riconosciuta un’invalidita’ civile del 74%, che aveva causato un peggioramento delle sue condizioni economiche (ora viveva soltanto con la pensione corrispostagli dall’Inps), e, per i giudici del merito, “poteva ragionevolmente presumersi, in base all’eta’ del figlio, un inizio di autosufficienza economica, quanto meno parziale, di quest’ultimo”. Il ragazzo, ormai 27enne e munito di diploma di ragioniere, aveva lavorato per poco piu’ di un anno percependo la paga base contrattuale.
La Suprema Corte (prima sezione civile, sentenza n.4102), dunque, ha ribadito che “l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’articolo 148 del codice civile non cessa ‘ipso facto’, con il raggiungimento della maggiore eta’ da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finche’ il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso, non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attivita’ economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso”.
Nel caso di specie, il padre “non fornisce alcuna indicazione – sostiene la Cassazione – in ordine alla prova che avrebbe dovuto essere fornita al giudice di merito in ordine all’ammontare del salario” percepito dal figlio nel periodo in cui aveva lavorato, “la quale era necessaria al fine di accertare il raggiungimento dell’indipendenza economica”.
Alla luce di tutto questo, il padre dovra’ continuare a versare un assegno, seppur ridotto, al figlio: giustamente, concludono gli ‘ermellini’, la Corte d’appello ha ritenuto che “perdurasse il diritto della madre di chiedere ‘iure proprio’ un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con lei convivente e che il ricavato dello svolgimento temporaneo di attivita’ lavorativa non qualificata da parte del giovane giustificasse solo una riduzione del contributo di mantenimento posto a carico del padre”.(AGI)
Oll