ANTITRUST: ORDINI PSICOLOGI E GEOLOGI, AVVIATE DUE ISTRUTTORIE

(AGI) – Roma, 28 mag. – L’Antitrust avvia due istruttorie per possibili intese restrittive della concorrenza nei confronti dell’ordine dei geologi e dell’ordine degli psicologi. I due procedimenti dovranno accertare se, attraverso le disposizioni dei codici deontologici, siano state rese vincolanti le tariffe decise dagli Ordini uniformando i prezzi delle prestazioni professionali.

In particolare: il codice deontologico dei geologi prevede, nella versione approvata nel dicembre 2006, per quanto riguarda la determinazione del compenso professionale, che ‘la tariffa professionale determinativa soltanto dei minimi compensativi dell’attivita’ professionale del geologo esercitata nelle varie forme, costituisce legittimo elemento di riferimento ai fini della tutela della dignita’ professionale del singolo geologo e della categoria, nonche’ della qualita’ delle prestazioni, fino all’emanazione di nuova tariffa articolata in parametri superiori ai minimi’. L’art. 18 sancisce inoltre che, ‘a garanzia della qualita’ delle prestazioni ed ai sensi dell’art. 2233, comma 2, Codice Civile il geologo che esercita attivita’ professionale nelle varie forme – individuale, societaria o associata – deve sempre commisurare la propria parcella all’importanza della prestazione ed al decoro professionale. L’Ordine vigila sull’osservanza dell’art. 2233, comma 2, c.c. che costituisce obbligo deontologico la cui violazione determina l’ins taurazione di procedimento disciplinare’.

Il codice deontologicodegli psicologi dispone che, nella fase iniziale del rapporto con l’utente, lo psicologo pattuisce ‘quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione’. Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato al codice, rappresenta il parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto. Lo stesso codice prevede che l’inosservanza dei precetti stabiliti e ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignita’ ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare. Secondo l’Autorita’, con le disposizioni dei due Codici citate, potrebbero reintrodursi nell’ordinamento minimi tariffari di fatto inderogabili contrariamente a quanto stabilito dalla legge. (AGI)

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